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Indennizzi per danni da trasfusione o vaccinazione – Legge 210/92

La Legge 210/92 riconosce un indennizzo per danni irreversibili da vaccini, trasfusioni o emoderivati; la Medicina Legale istruisce e la CMO valuta.

Panoramica

La UOC di Medicina Legale si occupa della gestione delle pratiche per la concessione di indennizzi economici a favore di persone che abbiano subito danni permanenti a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati, secondo quanto previsto dalla Legge 210/1992 e successive modifiche.

 

A chi è rivolto

Presentano le istanze le seguenti categorie di utenti:

  1. persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
  2. persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.
  3. persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione/trasfusione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. 3, soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).
  4. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV ed epatiti durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
  5. persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92).
  6. gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
  7. parenti aventi diritto (nell’ordine ad esclusione: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

Come fare

La UOC Medicina Legale gestisce l’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni e/o complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e s.m.i.) per le quali è previsto un indennizzo economico a favore dei soggetti danneggiati che ne facciano richiesta, secondo le seguenti fasi:

 

Presentare l’istanza

Compilare e presentare l’istanza di riconoscimento ai sensi della L. 210/92, completa della documentazione sanitaria richiesta.

Istruttoria della domanda

La UOC Medicina Legale verifica la completezza della domanda e richiede eventuali integrazioni.

Valutazione medico-legale

L’istanza viene inviata alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) presso l’Ospedale Militare.

La CMO valuta:

  • il nesso di causalità tra evento e danno;
  • il rispetto dei termini di presentazione;
  • la classificazione delle menomazioni secondo la normativa vigente.
Notifica del verbale

L’esito della valutazione viene notificato all’interessato.

Eventuale ricorso
  • Entro 30 giorni dalla notifica, è possibile presentare ricorso contro il giudizio della CMO tramite la UOC Medicina Legale.
  • Il ricorso viene trasmesso al Ministero della Salute.
Fasi economiche
  • In caso di riconoscimento del diritto, la UOC comunica i dati all’ATS.
  • L’ATS Montagna provvede all’erogazione dell’indennizzo e di eventuali benefici aggiuntivi.

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