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Assistenza Sanitaria all’Estero

L'assistenza sanitaria per gli italiani all'estero dipende dal Paese e dal motivo; UE, SEE, Svizzera e Paesi convenzionati offrono tutele specifiche.

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Cosa serve

Assistenza nei Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera - Assistenza Sanitaria Transfrontaliera

Gli assistiti che si spostano all’interno degli Stati della Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo per un temporaneo soggiorno ( turismo, lavoro, studio, ecc.) usufruiscono dell’assistenza (a parità di condizione con i cittadini dello Stato in cui si recano) con la Tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia – retro della Tessera Sanitaria Nazionale).
Eccezione: la Svizzera ha recentemente comunicato che, non avendo aderito al Regolamento UE che estendeva l’assistenza sanitaria anche ai cittadini di paesi terzi, non accetta la TEAM dei cittadini stranieri extracomunitari (nota Regione Lombardia del 26.7.2022).

Assistenza sanitaria nei Paesi in Convenzione (convenzioni bilaterali)

L’Italia ha stipulato delle Convenzioni Bilaterali che assicurano, con alcune limitazioni, l’assistenza ai cittadini che si recano in uno dei due Paesi; l’assistenza varia in base alle diverse convenzioni ed è limitata solo ad alcune categorie di cittadini o a specifici motivi di soggiorno/trasferimento nell’altro Stato di destinazione. L’assistenza è garantita ai cittadini di entrambi gli Stati convenzionati e in alcuni casi (secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni) l’assistenza è estesa a tutti i cittadini iscritti ai rispettivi Servizi Sanitari. I Paesi extra UE convenzionati sono i seguenti:

  • Argentin
  • Australia
  • Bosnia- Erzegovina
  • Brasile
  • Capoverde
  • Macedonia
  • Montenegro
  • Principato di Monaco
  • San Marino
  • Serbia
  • Tunisia

Ulteriori approfondimenti e delucidazioni sono reperibili sul sito del Ministero della salute

Assistenza sanitaria per assistiti che si recano all’estero per motivi di lavoro (DPR 618/80)

I cittadini italiani che si recano per motivi di lavoro o con borsa di studio o per altri specifici motivi (previsti dal DPR 618/80 ) nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera possono usufruire della garanzia dell’assistenza sanitaria in forma indiretta. In caso di necessità devono anticipare le spese e successivamente chiedere il rimborso tramite la Rappresentanza diplomatica italiana all’estero al Ministero della Salute – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali Ufficio VI – Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri. Per avere diritto a questa forma di assistenza l’assistito deve recarsi con lo specifico modello previsto dall’art.15 del DPR 618/80 presso il Presidio Territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza.

Il modello deve essere compilato nella prima parte dalla ditta che distacca il lavoratore e viene firmato nella seconda parte dall’ASST di riferimento che verifica l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dell’assistito; questo attestato non viene mai rilasciato ai lavoratori distaccati che si recano in un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera. In tali Paesi il lavoratore deve recarsi con la TEAM o con il modello S1 (ex E106) (per periodi superiori ai 3 mesi). Per quanto riguarda i lavoratori distaccati che si recano in un altro Paese convenzionato devono farsi rilasciare sia il modello previsto dalla specifica convenzione sia il modello previsto dal DPR 618/80. Per i lavoratori distaccati che non hanno diritto alla copertura prevista dalla convenzione (alcune convenzioni prevedono l’assistenza limitata ai lavoratori privati) dovrà essere rilasciato esclusivamente il modello previsto dal DPR 618/80.

Per ulteriori informazioni sul distacco in Paesi non convenzionati è possibile consultare la relativa pagina del Ministero della Salute.

Trasferimento per cure all’estero in Centri di altissima specializzazione

Il Sistema Sanitario Nazionale è strutturato in modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le prestazioni in forma gratuita, ad esclusione dell’eventuale ticket, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate. L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, solo per prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese. L’assistito deve presentare una specifica domanda di autorizzazione prima di recarsi all’estero ( corredata della seguente documentazione):

  • proposta motivata del medico specialista (pubblico o privato, italiano o straniero) in ordine all’impossibilità di fruire tempestivamente o in forma adeguata delle prestazioni in Italia, con indicazione del Centro Estero prescelto. Vanno indicate, in relazione alle condizioni di salute dell’assistito, anche la necessità di accompagnatori e di specifici mezzi di trasporto,
  • documentazione sanitaria: referti medici, relazioni sanitarie ed eventuali cartelle cliniche.

La domanda dev’essere presentata presso il Presidio Territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza.
L’ASST invierà la domanda, con la relativa documentazione, ad un ospedale di alta specializzazione (Centro Regionale di Riferimento) che autorizzerà o meno la prestazione richiesta; se la prestazione non viene autorizzata viene inviata una comunicazione motivata in cui viene indicato almeno un ospedale italiano dove è possibile ottenere la prestazione richiesta. Se, invece, la domanda viene accolta si possono verificare due tipologie di casistiche:

  • se l’ospedale estero (pubblico o accreditato) è in un Paese convenzionato viene rilasciato un modello che di norma garantisce l’assistenza a parità di condizioni con il cittadino del Paese in cui ci si reca per cure. L’assistito, al ritorno, potrà eventualmente, fare domanda di rimborso per le spese di viaggio e sanitarie (di norma ticket) rimaste a carico;
  • se l’ospedale è in un Paese non convenzionato l’assistito dovrà anticipare le spese (eventualmente, in caso di necessità, richiedendo un acconto) e al rientro in Italia presentare domanda di rimborso allegando la documentazione richiesta.

 

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Come Richiedere la TEAM

Coloro che non fossero ancora in possesso della Tessera TEAM, o che non ne fossero più in possesso, potranno recarsi presso il Presidio Territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza il quale rilascerà il “Certificato provvisorio sostitutivo tessera europea di assicurazione malattia”. La tessera TEAM assicura le cure medicalmente necessarie nello Stato Estero in forma diretta; in caso di necessità’ l’assistito dovrà presentare la TEAM alla struttura erogatrice della prestazione sanitaria o al Medico prescrittore di esami o farmaci. Eventuali ticket (forme di partecipazione alla spesa) previsti nei singoli Paesi rimangono a carico dell’assistito. Si precisa che in alcuni casi (per esempio in Francia) il ticket, in particolare in caso di ricovero, può anche essere di notevole entità:

Qualora l’assistito debba pagare la prestazione (perché non in possesso della TEAM o perché per qualche motivo non gli sia stata riconosciuta o per esempio perché ha avuto una prestazione da un Medico privato), al rientro in Italia, potrà fare domanda di rimborso al Presidio Territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza che a sua volta invierà la richiesta all’Istituzione estera che comunicherà l’eventuale rimborso spettante.

Le limitazioni per l’utilizzo della TEAM sono le seguenti:
  • il carattere temporale (il soggiorno non deve essere superiore ai tre mesi, unica eccezione prevista per gli studenti, in tale specifico caso l’utilizzo della Team è consentito per la durata degli studi);
  • l’impossibilità di recarsi all’estero al fine di ricevere cure. Anche i cittadini stranieri in possesso della TEAM italiana possono utilizzarla per recarsi in un Paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e in Svizzera. In casi differenti dal temporaneo soggiorno l’assistenza e’ garantita con specifici formulari che vengono rilasciati dalla ASST congiuntamente con gli enti eventualmente interessati come di seguito indicato:
    • S1 (ex E106): per i lavoratori distaccati (oltre i tre mesi, fino a tre mesi e’ sufficiente la TEAM) previa acquisizione, per il primo anno del modello A1 rilasciato dall’Istituto previdenziale inps, inpdap,ecc – del lavoratore (ulteriore documentazione e’ richiesta per gli anni successivi al primo).
    • S1 (ex E019): per i familiari residenti all’estero a carico di lavoratori in Italia.
    • S1 (ex E121): per i pensionati italiani che trasferiscono la residenza all’estero l’assistito deve presentare al proprio Presidio Territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) il modello E121 compilato nella prima parte dal proprio Ente previdenziale, oppure altra certificazione attestante la propria pensione contributiva. La condizione di pensionato, e altre condizioni previste per il rilascio del modello, possono anche essere autocertificate mediante gli appositi modelli disponibili presso il Presidio Territoriale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST).

 

Costi

Esenzioni

Per chiedere o rinnovare le esenzioni è possibile:

  • consultare il sito FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) nella sezione specifica delle Esenzioni ;
  • in qualunque farmacia (solo per E02, E12, E13, E30, E40);
  • agli sportelli di Scelta/Revoca rivolgendosi di persona;
  • accedere al Portale per il Cittadino raggiungibile al link MYASST purchè in possesso di SPID o CIE.

Per saperne di più visita il sito regionale al link Esenzioni e altre informazioni

ESENZIONI PER RESIDENTI FUORI REGIONE

Con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2022, è stata istituita l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), l’Anagrafe unica a livello centrale che sostituirà le anagrafi e gli elenchi degli assistiti delle Regioni e Province Autonome.

In attuazione a quanto sopra, con l’avvio di ANA – previsto per la fine di febbraio – sarà possibile rilasciare l’attestato di esenzione solo ai cittadini residenti in Lombardia.  Pertanto, per i cittadini residenti in altra regione non sarà possibile rilasciare gli attestati di esenzione, che dovranno essere richiesti esclusivamente presso l’ASL del comune di residenza della propria Regione.

Sul portale istituzionale di Regione Lombardia, alla pagina Ticket, Esenzioni ed Erogabilità delle prestazioni a carico del SSN,  nel paragrafo esplicativo  “New – Esenzioni per residenti fuori Regione” è stato pubblicato il contenuto dedicato alle esenzioni per i cittadini residenti fuori Regione.

Altre sedi

Cos'è

Assistenza garantita agli italiani che si recano all’estero varia a seconda del Paese in cui ci si reca e in base al motivo del trasferimento (turismo, lavoro, cure, ecc); particolari forme di assistenza sanitaria sono previste nei Paesi aderenti all’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali

Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono esclusi dal pagamento del ticket gli assistiti che hanno un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc., indipendentemente dal reddito familiare).

 

A chi è rivolto

Agli italiani che si recano all’estero

 

Ultimo aggiornamento:

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